TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PUBBLICATO IL FAC-SIMILE MINISTERIALE DEL NUOVO MODELLO TFR3
Da consegnare ai lavoratori insieme all’informativa sulla destinazione del TFR
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile il fac-simile del nuovo modello TFR3, destinato a raccogliere le dichiarazioni e le scelte dei lavoratori in merito alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto maturando.
Il documento pubblicato è rivolto ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 e recepisce le nuove disposizioni sull’adesione automatica alla previdenza complementare entrate in vigore dal 1° luglio 2026.
Attenzione: nelle FAQ ufficiali il documento è indicato come fac-simile utilizzabile nelle more della disponibilità del nuovo modello TFR3. È pertanto opportuno qualificarlo, allo stato, come fac-simile ministeriale provvisorio.
A chi deve essere consegnato
Il fac-simile TFR3 deve essere utilizzato, in occasione delle assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026, per acquisire le informazioni necessarie a individuare la posizione previdenziale del lavoratore e la scelta relativa al TFR maturando. Restano esclusi i lavoratori domestici.
Consegna congiunta dell’informativa TFR
Il modello non deve essere consegnato isolatamente. Il lavoratore deve ricevere contestualmente un’informativa completa sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, sulla forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica, sul funzionamento del nuovo meccanismo, sulle facoltà esercitabili entro 60 giorni e sulle diverse opzioni di destinazione del TFR.
Lo stesso fac-simile contiene una dichiarazione con la quale il lavoratore attesta di aver ricevuto tali informazioni. È quindi necessario che l’informativa aziendale sia aggiornata, coerente con il CCNL applicato e consegnata con modalità che consentano di provarne la ricezione.
Termine di 60 giorni
Il lavoratore dispone di 60 giorni dalla data di assunzione per esercitare le facoltà previste dalla normativa. Il modello distingue tra lavoratori di prima assunzione e lavoratori non di prima assunzione, tenendo conto dell’eventuale precedente adesione a una forma pensionistica complementare alimentata, in tutto o in parte, dal TFR.
Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve consegnare l’informativa e il fac-simile TFR3, acquisire il modello compilato e sottoscritto, conservarlo nella documentazione del rapporto di lavoro e rilasciarne copia al dipendente. In caso di adesione automatica, deve inoltre comunicare l’adesione alla forma pensionistica di destinazione e avviare i versamenti secondo le tempistiche previste dalla normativa.
Indicazioni operative
Le aziende devono aggiornare immediatamente la modulistica di assunzione e le procedure di onboarding. Per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 ai quali la documentazione non sia ancora stata consegnata, si raccomanda di provvedere tempestivamente, monitorando in ogni caso il termine di 60 giorni decorrente dalla data di assunzione.
Conclusioni
La pubblicazione del fac-simile ministeriale consente alle aziende di uniformare la raccolta delle dichiarazioni dei lavoratori alle nuove regole sulla previdenza complementare. La corretta consegna dell’informativa TFR e l’acquisizione del modello TFR3 costituiscono passaggi essenziali per la gestione delle nuove assunzioni.
Lo Studio MCG resta a disposizione per assistere le aziende nell’aggiornamento dell’informativa TFR, nella verifica del fondo pensione di riferimento e nella gestione della nuova modulistica.
Il nuovo modulo TFR3 è disponibile al seguente link:
https://lavoro.gov.it/previdenza-complementare/sites/default/files/2026-07/MODULO%20TFR3_draft.pdf
