NEWSLETTER LAVORO 1/2026

Legge di Bilancio 2026 (L. 30.12.2025 n. 199) – Principali novità

È stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, in vigore dall’1.1.2026.

Di seguito proponiamo una panoramica delle principali misure introdotte.

NOVITÀ INTRODOTTE IN MATERIA FISCALE

Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.

L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

  • 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
  • 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo, da riproporzionare in base al reddito fiscale personale di ciascun lavoratore, sarà pari a 440 euro.

Detrazioni IRPEF per oneri – Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro

Dal periodo d’imposta 2026, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili.

Oneri oggetto di riduzione:

  • oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
  • erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
  • premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi

È stata introdotta una misura di tassazione agevolata sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026 a seguito dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti, con l’obiettivo di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario.

Tali incrementi di stipendio non vengono tassati con le aliquote IRPEF ordinarie e le relative addizionali regionali e comunali, ma sono soggetti a un’imposta sostitutiva fissa del 5%.

L’agevolazione si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato e per poterne beneficiare il lavoratore deve aver conseguito nell’anno precedente (2025) un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

Gli aumenti tassati al 5% devono essere quelli corrisposti nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Resta salva la possibilità per il lavoratore di presentare una rinuncia scritta espressa sull’applicazione dell’imposta agevolata.

Sul tema numerosi sono i dubbi che sono emersi circa l’applicabilità dell’imposta sostitutiva e rispetto ai criteri da utilizzare per la corretta determinazione degli importi, pertanto, si resta in attesa della circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate.

Detassazione dei premi di produttività

Per gli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate come partecipazione agli utili è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%, entro il limite complessivo di 5.000 euro.

Si ricorda che la tassazione agevolata è applicabile esclusivamente ai premi di risultato derivanti da accordo sindacale depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro e basati su criteri incrementali di produttività, efficienza, innovazione.

Lavoro notturno e festivo

L’articolo 1, comma 10, della Legge di bilancio 2026 introduce una specifica agevolazione fiscale applicabile alle somme corrisposte a titolo di maggiorazione retributiva per:

  • lavoro notturno come definito dal D.lgs. n. 66/2003;
  • prestazioni rese durante le festività o nei giorni di riposo settimanale;
  • prestazioni rese nell’ambito di una programmazione di turni lavorativi.

Per il periodo d’imposta 2026, le somme corrisposte ai lavoratori per tali specifiche prestazioni sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Il beneficio si applica entro il limite di 1.500 euro lordi annui. La misura riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato.

Possono accedere al beneficio i lavoratori che nel 2025 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

L’imposta agevolata non si applica ai compensi che, pur essendo denominati “maggiorazioni” o “indennità”, sostituiscono in realtà la retribuzione ordinaria.

Ai fini del calcolo del limite dei 1.500 euro, non vengono conteggiati i premi di risultato o le partecipazioni agli utili.

Se il datore di lavoro attuale è diverso da quello dell’anno precedente, il lavoratore deve attestare per iscritto l’importo del reddito conseguito nel 2025 per permettere l’applicazione della misura.

Il lavoratore ha sempre la possibilità di presentare una rinuncia scritta all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Buoni pasto

Il limite di esenzione IRPEF per i buoni pasto elettronici (all’articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR) è innalzato da 8 a 10 euro (comma 14).

Trattamento integrativo turismo

L’articolo 1, comma 18, introduce una misura specifica per il comparto turistico-ricettivo.

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Tali disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2025, a 40.000 euro.

Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025.

Incremento soglia deducibilità previdenza complementare

Dal periodo d’imposta 2026, la soglia di deduzione fiscale dei contributi versati alle forme di previdenza complementare sale da 5.164,57 € a 5.300 € annui.

NOVITÀ INTRODOTTE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Incentivo all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026

Si prevede uno stanziamento di risorse per l’introduzione di un incentivo all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per l’anno 2026 in favore dei datori di lavoro privati (l’incentivo riguarda anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato).

In particolare, le risorse finanziarie stanziate riguardano l’introduzione di un incentivo all’assunzione al fine di:

  • incrementare l’occupazione giovanile stabile;
  • favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate;
  • sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica;
  • contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Misura e durata

L’incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi.

Provvedimento attuativo

L’operatività dell’incentivo è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che stabilirà requisiti e condizioni necessarie a garantire il rispetto delle risorse disponibili.

Incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri

Viene introdotto a regime, dal 2026, un incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli.

Ambito applicativo

L’incentivo riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne con le seguenti caratteristiche:

  • madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Tipologie contrattuali

L’incentivo riguarda le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, o a tempo indeterminato. Sono agevolabili anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Misura e durata del beneficio

L’incentivo consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL).

La durata dell’agevolazione è di:

  • 12 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • un massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato;
  • 24 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo:

  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del D.lgs. 216/2023.

Incentivi per la trasformazione dei contratti full time-part time

Con l’obiettivo di permettere una sempre maggiore conciliazione tra vita lavorativa e privata, si riconosce dall’1.1.2026 un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da full a part time, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40% in favore della lavoratrice o del lavoratore:

  • con almeno tre figli conviventi;
  • fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili).

Esonero contributivo

Ai datori di lavoro privati che consentono tale trasformazione è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico. Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero è previsto:

  • per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto;
  • nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Esclusioni e limiti

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Non è previsto il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Il raggiungimento del limite di spesa stabilito e stanziato impedisce l’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero.

Compatibilità

L’esonero è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del D.lgs. 216/2023.

Provvedimento attuativo

Con un successivo decreto ministeriale saranno adottate le disposizioni attuative dell’esonero contributivo in esame.

Bonus mamme 2026 e rinvio decontribuzione parziale

Si prevede il rinvio della decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e la riproposizione del c.d. “bonus mamme” per il 2026.

Rinvio decontribuzione parziale

Si prevede il rinvio dal 2026 al 2027 della decontribuzione parziale per le lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro, introdotto dall’art. 1 co. 219 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025).

In sostanza, la decontribuzione parziale potrà essere applicata dal 2027 in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome:

  • madri di due figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
  • madri di tre o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

La piena operatività della decontribuzione parziale è subordinata all’adozione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Bonus mamme 2026

Il bonus mamme 2026 riguarda le lavoratrici madri:

  • dipendenti (esclusi i lavoratori domestici);
  • autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome;
  • autonome iscritte alla Gestione separata INPS (di cui all’art. 2 co. 26 della L. 335/95);
  • professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali di cui al D.lgs. 30.6.94 n. 509 e al D.lgs. 10.2.96 n. 103.

La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

La stessa deve inoltre avere:

  • 2 figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio;
  • o almeno 3 figli, con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo.

Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del bonus mamme 2026 a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bonus mamme 2026 consiste in una somma pari a 60 euro mensili:

  • per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo;
  • per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le lavoratrici con almeno 3 figli.

Il bonus mamme 2026 non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini ISEE.

Il bonus mamme 2026 sarà riconosciuto dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda.

Le mensilità spettanti, a decorrere dall’1.1.2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre 2026, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre.

Disposizioni in materia di TFR e adesione alla previdenza complementare

Vengono introdotte disposizioni sugli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto (TFR) e sul relativo Fondo tesoreria INPS, nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Estensione dei datori di lavoro obbligati al versamento all’INPS degli accantonamenti relativi al TFR

Integrando l’art. 1 co. 756 della L. 296/2006, si stabilisce che, con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31.12.2025, siano ricompresi nell’ambito dell’obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un apposito Fondo dell’INPS (c.d. “Fondo di Tesoreria”) anche i datori che raggiungono o superano (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato.

Si ricorda che, nella disciplina previgente, per i datori già in attività al 31.12.2006 il limite dimensionale in oggetto veniva calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006, mentre per gli altri datori si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

La medesima norma prevede poi:

  • che per il biennio 2026-2027 tale disposizione non operi qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti;
  • con effetto dall’1.1.2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in questione.

Disciplina del silenzio-assenso per il conferimento del TFR alla previdenza complementare

Viene modificata la disciplina relativa al conferimento tacito del TFR al finanziamento della previdenza complementare (c.d. “silenzio-assenso”).

Il principio del conferimento del TFR in assenza di diverse dichiarazioni di volontà si applica:

  • ai lavoratori di prima assunzione del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, così come già previsto dalla disciplina previgente;
  • ai lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un’adesione a una forma pensionistica collettiva, prevista da accordi collettivi, anche territoriali o aziendali.

In merito a quest’ultimo punto, la disposizione in esame precisa poi che in caso di più forme pensionistiche collettive, si fa riferimento a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.

Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.

Rinuncia all’adesione automatica

Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e:

  • conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;
  • mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c. (quindi presso il datore di lavoro); tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

Adempimenti del datore di lavoro

Vengono individuati specifici adempimenti per il datore di lavoro in caso di adesione automatica alla previdenza complementare, nonché nelle ipotesi di prima assunzione o meno del lavoratore.

Nel dettaglio, in caso di adesione automatica il datore di lavoro deve:

  • darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione;
  • effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni riservati al lavoratore per la rinuncia all’adesione automatica.

Nel caso di prima assunzione del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a fornire a quest’ultimo (al momento dell’assunzione) un’informativa circa gli accordi collettivi applicabili, il meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica e le diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Se il lavoratore non è di prima assunzione, il datore di lavoro deve fornire, contestualmente all’assunzione, un’apposita informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.

Qualora il lavoratore abbia già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro è tenuto fornire un’informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto troverà applicazione il meccanismo di adesione automatica.

Modifica della disciplina in materia di previdenza complementare

Modificando l’art. 11 del D.lgs. 252/2005, si prevede, con decorrenza dall’1.7.2026:

  • la modifica della disciplina della liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione complementare;
  • con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, la possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia definendo la relativa disciplina sotto il profilo tributario.

Nel dettaglio, si stabilisce che:

  • riguardo all’eventuale quota di prestazione in forma di capitale, vada elevato il limite dell’importo liquidabile in tale forma dal 50% al 60% del montante finale accumulato;
  • la liquidazione possa avvenire con conversione in rendita vitalizia;
  • nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3 co. 6 e 7 della L. 335/95, la prestazione possa essere interamente erogata in forma di capitale.

In alternativa alla rendita vitalizia, la norma in esame consente che le prestazioni pensionistiche possano essere anche erogate:

  • nella forma della rendita a durata definita;
  • per un numero di anni pari alla vita attesa residua con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;
  • ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al nuovo co. 3-quater dell’art. 11 del D.lgs. 252/2005, o ancora mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.

Con le nuove previsioni, nella forma della rendita a durata definita le prestazioni:

  • sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare;
  • il relativo montante è mantenuto in gestione.

Erogazione della liquidazione anticipata della NASpI

Vengono modificate le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 22/2015, può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità.

In particolare, si prevede che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, come previsto dalla previgente normativa, ma in due rate:

  • la prima, in misura pari al 70% dell’intero importo;
  • la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della NASpI e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione (e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità).

Congedo Parentale

Viene disposta l’elevazione da 12 a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo parentale.

In caso di adozione e affidamento il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Congedo per malattia del figlio

Viene modificato l’art. 47 co. 2 del D.lgs. 151/2001 sul congedo per malattia del figlio, prevedendo, se il minore ha più di 3 anni:

  • l’aumento da 5 a 10 giorni come limite massimo di giorni fruibili all’anno;
  • l’elevazione a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo.

Misure per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale

Viene inserito il co. 2-bis all’art. 4 del D.lgs. 151/2001, in forza del quale, in caso di assunzione di un lavoratore a termine in sostituzione di personale in congedo per maternità, paternità o parentale, il contratto può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata non superiore al primo anno di età del bambino.

ALTRE NOVITÀ DI RILIEVO

Decontribuzione sud

Ricordiamo che la legge di bilancio del 2025 aveva introdotto una nuova forma di decontribuzione sud rivolta alle microimprese e piccole e medie imprese, ovvero quelle aziende che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti per assunzioni nel sud a tempo indeterminato.

La decontribuzione era destinata anche alle imprese non rientranti nella nozione di “microimprese e di piccole e medie imprese”, a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

La decontribuzione era prevista dal 2025 e fino al 31.12.2029.

Per l’anno 2026 la misura ammonta al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025.

CCNL commercio: contributo Quas e Sanimpresa

Si ricorda che il rinnovo del CCNL Commercio – Confcommercio ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2026, un incremento del contributo QUAS.

La quota da versare sarà pari a 390 euro a carico dell’azienda e 56 euro a carico del Quadro.

La quota costitutiva a carico azienda da versare per ciascun quadro di prima iscrizione alla Cassa è pari a 340,00 euro (contributo invariato).

Per le sole aziende con sede a Roma, si ricorda l’aggiunta del SANIMPRESA.

Welfare e innalzamento limite fringe benefit

Si ricorda il limite di esenzione per i periodi d’imposta 2026 e 2027 relativamente al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale è pari a 1.000 euro.

Tale limite è elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).

Per il riconoscimento dell’innalzamento della soglia a 2.000 euro ricordiamo che il lavoratore è tenuto a rilasciare, annualmente, apposita dichiarazione.